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DIRITTO ALLA RIPARAZIONE: COSA CAMBIA PER I GIOIELLIERI DAL 22 OTTOBRE 2026

Dal 22 ottobre nuove regole sul diritto alla riparazione: per le gioiellerie più responsabilità sulla garanzia legale, nuovi obblighi informativi e dodici mesi aggiuntivi in caso di riparazione per difetto di conformità.

Roma, 14 Ottobre 2026 – Dodici mesi aggiuntivi di responsabilità in caso di riparazione in garanzia, maggiori obblighi informativi e nuove disposizioni a tutela del consumatore. Cosa cambia concretamente per le gioiellerie?  Un cliente torna in gioielleria perché la chiusura del bracciale acquistato pochi mesi prima non funziona. Un altro segnala il distacco di una pietra da un anello. Un terzo chiede la riparazione di un orologio danneggiato accidentalmente. Situazioni frequenti, che richiedono risposte differenti e che, dal prossimo 22 ottobre 2026, dovranno essere valutate anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176, con il quale l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione, modificando alcune disposizioni del Codice del consumo.
Come dovrà comportarsi concretamente il gioielliere?

Il cliente lamenta un difetto. Qual è la prima verifica? Occorre innanzitutto accertare la data di consegna del prodotto e la natura del problema segnalato. La garanzia legale prevede ordinariamente due anni di responsabilità del venditore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, anche se manifestatisi successivamente. Un aspetto merita particolare attenzione: se il difetto si manifesta entro il primo anno dalla consegna, si presume che fosse già presente all’origine, salvo prova contraria e le eccezioni previste dalla legge. Successivamente, spetta al consumatore dimostrarne l’origine.
Pensiamo al distacco di una pietra. Potrebbe dipendere da un difetto della montatura, ma anche da un urto accidentale. Non è sufficiente attribuire automaticamente il problema all’usura o all’utilizzo del gioiello: occorre valutarne le cause nel rispetto delle regole sulla prova. Accertato il difetto di conformità, chi decide se riparare o sostituire? Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché la soluzione richiesta sia possibile e non comporti costi sproporzionati rispetto all’alternativa.

Il venditore deve informarlo di questa possibilità prima di procedere, precisando anche che la scelta della riparazione comporta un’estensione del periodo di responsabilità. L’intervento coperto dalla garanzia legale deve essere gratuito, eseguito entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il cliente.
La novità più importante: dodici mesi in più di responsabilità.
Se il gioiello viene riparato per eliminare un difetto di conformità, il periodo di responsabilità del venditore si prolunga di dodici mesi, una sola volta. Un esempio concreto: un bracciale consegnato il 10 agosto 2026 presenta, dopo alcuni mesi, un difetto originario della chiusura. Il cliente sceglie la riparazione gratuita.
Il termine ordinario di responsabilità, inizialmente fissato al 10 agosto 2028, viene prolungato fino al 10 agosto 2029. Attenzione! L’estensione riguarda il bene nel suo complesso e non soltanto la parte riparata. Ciò non significa, naturalmente, che qualsiasi danno successivo debba essere riparato gratuitamente: devono sempre ricorrere i presupposti della garanzia legale.

E se interviene il produttore o un laboratorio esterno?
È una situazione particolarmente frequente nel settore orafo, soprattutto per l’orologeria e per i gioielli di marca. La responsabilità della garanzia legale nei confronti del consumatore rimane in capo al gioielliere che ha venduto il prodotto, anche quando la riparazione viene materialmente effettuata dal fabbricante o da un laboratorio specializzato. Occorrerà quindi documentare l’intervento, conservare le informazioni ricevute dal centro di assistenza e registrare l’eventuale nuovo termine di responsabilità.

Un aspetto da non sottovalutare: l’estensione della responsabilità del venditore verso il consumatore non comporta automaticamente un corrispondente prolungamento della garanzia commerciale riconosciuta dal produttore al negoziante. È pertanto opportuno verificare le condizioni concordate con i fornitori.
E le riparazioni fuori garanzia? La nuova normativa non impone alle gioiellerie di riparare indiscriminatamente qualsiasi oggetto prezioso. L’obbligo specifico di riparazione fuori garanzia riguarda i fabbricanti di determinate categorie di beni per le quali la normativa europea stabilisce requisiti di riparabilità. Attualmente, gioielli e orologi tradizionali non rientrano in tale elenco. Le riparazioni dovute a usura, danni accidentali o manutenzione continuano quindi a essere normalmente prestazioni a pagamento, da concordare con il cliente, fatti salvi eventuali obblighi contrattuali o garanzie commerciali.
Il decreto introduce anche un Modulo europeo di informazioni sulla riparazione, utile a indicare preventivamente costi, tempi e condizioni dell’intervento. Il suo utilizzo è facoltativo: non nasce, quindi, un obbligo generalizzato di compilare un nuovo modulo per ogni riparazione.
Cosa deve fare, in pratica, il gioielliere? Non occorre rivoluzionare l’organizzazione del negozio, ma è opportuno adottare alcune semplici precauzioni.

  • Alla consegna del prodotto: verificare la data di acquisto, identificare il bene e registrare il difetto lamentato, possibilmente documentandone le condizioni.
  • Prima dell’intervento: valutare se ricorrono i presupposti della garanzia legale, informare il cliente dei rimedi disponibili e distinguere gli interventi gratuiti da quelli a pagamento.
  • Alla riconsegna: conservare la documentazione della riparazione, peraltro già prevista dalle norme di

Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.128 del TULPS,  e, quando effettuata per un difetto di conformità, annotare il nuovo termine di responsabilità.
Le modifiche alla garanzia legale si applicano ai contratti di vendita conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026, mentre il decreto entrerà in vigore il 22 ottobre 2026.
In definitiva, per il dettaglio orafo la vera novità non è l’obbligo di riparare qualsiasi gioiello, ma il rafforzamento delle responsabilità del venditore quando interviene nell’ambito della garanzia legale. Una distinzione che richiede maggiore attenzione nella gestione dell’assistenza post-vendita, nei rapporti con i fornitori e nella documentazione degli interventi. Perché la riparazione appartiene da sempre alla professionalità del gioielliere. Oggi, però, conoscere le regole che la disciplinano diventa altrettanto importante quanto saper offrire al cliente un servizio di qualità.

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