Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200 per i soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. Con il recente c.d. “Decreto Aiuti-ter” l’indennità in esame è stata aumentata di € 150 a favore dei soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti:
- iscritti alle gestioni obbligatorie Inps, vale a dire:
- gli imprenditori iscritti all’IVS (artigiani e commercianti; imprenditori agricoli a titolo principale);
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome o alle Casse interprofessionali.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30.11.2022 all’INPS / propria Cassa previdenziale un’apposita domanda.
Ai fini della verifica dei requisiti, i lavoratori autonomi devono altresì rispettare le seguenti condizioni:
- non devono aver fruito dell’indennità stessa in qualità di lavoratore dipendente o pensionato;
- devono aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo di € 35.000 / € 20.000;
- devono avere una partita IVA con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- devono aver eseguito almeno un versamento totale o parziale per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020; al riguardo, si precisa che tale requisito non deve essere rispettato dai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la già menzionata data (in quanto iscritti ad esempio nel mese di maggio 2022).
Si precisa ulteriormente che il Decreto attuativo cita espressamente quali potenziali beneficiari dell’indennità anche i coadiuvanti e coadiutori, che ovviamente non hanno una partita IVA: la verifica dunque dovrà essere effettuata sulla posizione del titolare, mentre per quanto riguarda l’iscrizione alla gestione previdenziale, occorre fare riferimento alla data di iscrizione del coadiuvante/coadiutore stesso.
È necessario, infine, focalizzare l’attenzione sul fatto che la domanda dovrà essere presentata autonomamente da ciascun richiedente tramite SPID, oppure CIE, oppure carta CNS. In alternativa è possibile inoltrare la domanda tramite patronato.
Per gli associati che si avvalgono del servizio tributario/fiscale di Ascom, in caso di dubbio sul reddito 2021 chiedere preferibilmente mezzo mail, al proprio referente redditi.
Altro dato indispensabile per la presentazione è l’IBAN di accredito su un conto corrente intestato o co-intestato al soggetto richiedente
Per compilare la domanda accedere al sito https://www.inps.it/
Seguire poi il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
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