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Obblighi di pubblicità e trasparenza per i beneficiari di contributi pubblici

La L. 124/2017 dispone l'obbligo di trasparenza in merito alle erogazioni e sovvenzioni pubbliche.

I soggetti interessati devono pubblicare sul proprio sito oppure riportando nella nota integrativa gli importi ricevuti, qualora gli stessi non abbiano un portale digitale aziendale o non abbiano l’obbligo di redazione della nota integrativa, potranno richiedere la pubblicazione dei dati richiesti dalla legge sui siti delle associazioni di categoria.

I termini e le modalità di pubblicazione divergono in base alla natura giuridica del soggetto obbligato e comunque entro il 30 giugno di ogni anno ove in caso di in ottemperanza degli obblighi comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per quanto riguarda le imprese, ai sensi del comma 125-bis:

  • i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa – ex art. 2195 del codice civile – pubblicano gli importi e le informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • mentre i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e micro-imprese – assolvono l’obbligo di pubblicazione,  entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Con l’art. 1, comma 28-ter e l’art. 3-septies del decreto-legge n. 228 del 2021 sono infatti stati prorogati i termini per l’applicazione delle sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche nei seguenti termini:

  • le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter);
  • le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).
    Si ricorda che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124 dispone che, a decorrere dall’anno 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

 

Leggi la circolare completa

 

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