La tutela dei minori rappresenta uno degli aspetti più delicati della disciplina relativa alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche. La normativa italiana stabilisce un divieto generale nei confronti di tutti i soggetti di età inferiore ai diciotto anni, prevedendo un sistema sanzionatorio differenziato a seconda dell’età del minore e delle modalità con cui la bevanda viene ceduta.
Il principale riferimento è l’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125. La norma stabilisce che chiunque venda o somministri bevande alcoliche a un minore di diciotto anni è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sale da 500 a 2.000 euro, accompagnata dalla sospensione dell’attività per un periodo compreso tra quindici giorni e tre mesi.
L’obbligo di verificare l’età
La normativa prevede espressamente l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età sia manifesta.
In presenza di dubbi, quindi, l’operatore deve richiedere un documento valido prima di consegnare o servire la bevanda alcolica.
Particolare attenzione deve essere prestata dal personale impiegato nei pubblici esercizi, compresi gli addetti occasionali o coinvolti in manifestazioni ed eventi: la verifica dell’età deve infatti diventare parte integrante delle normali procedure di servizio.
Minori di 16 anni: quando interviene il Codice penale
Un trattamento più severo è previsto quando la somministrazione riguarda un minore di sedici anni.
In questo caso trova applicazione l’articolo 689 del Codice penale, che punisce l’esercente di un’osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o bevande che somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di tale età. La fattispecie rientra tra le contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace.
Il quadro può quindi essere sintetizzato distinguendo due principali situazioni:
- la vendita o somministrazione a un minore di età compresa tra 16 e 17 anni costituisce un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 125/2001;
- la somministrazione a un minore di 16 anni assume invece rilevanza penale ai sensi dell’articolo 689 del Codice penale.
Il divieto riguarda tutte le bevande alcoliche
Il divieto riguarda tutte le bevande qualificabili come alcoliche, indipendentemente dalla loro gradazione o dalla distinzione commerciale tra vino, birra, cocktail e superalcolici.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2001, viene considerata infatti “bevanda alcolica” ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi, mentre sono definite “superalcoliche” le bevande con gradazione superiore al 21% in volume.
Prevenzione e protocolli territoriali
Per rendere realmente efficace il rispetto del divieto, il controllo può non limitarsi al solo momento dell’ordine.
Su questi aspetti stanno intervenendo anche i protocolli territoriali adottati in attuazione dell’articolo 21-bis del D.L. n. 113/2018 e delle Linee guida approvate con decreto del Ministro dell’Interno del 21 gennaio 2025.
Le Linee guida hanno lo scopo di favorire forme di collaborazione tra Prefetture, Forze di polizia, amministrazioni locali, associazioni di categoria e gestori, con l’obiettivo di prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.
Diversi accordi locali dedicano una particolare attenzione alla tutela della clientela più giovane e al rispetto dei divieti riguardanti gli alcolici.
In alcuni territori, soprattutto con riferimento alle discoteche e ai locali di intrattenimento, vengono promossi sistemi di identificazione visiva dei minorenni, come braccialetti, timbri o altri contrassegni, per agevolare il controllo da parte del personale addetto alla somministrazione.
Si tratta, tuttavia, di misure organizzative e preventive previste nell’ambito di protocolli ad adesione volontaria, che non sostituiscono la verifica dell’età e non modificano il quadro sanzionatorio previsto dalla legge.
Il contrassegno può facilitare l’attività degli operatori, ma deve essere inserito all’interno di una procedura affidabile, nella quale l’età venga verificata all’ingresso o al momento dell’acquisto mediante un documento valido e tutto il personale sia adeguatamente informato sul significato dei diversi segni identificativi.
Cosa accade negli altri Paesi europei
Anche il confronto europeo mostra una diffusa attenzione alla protezione dei minori, pur con soluzioni differenti da Paese a Paese.
In Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Polonia e in diversi Paesi dell’Europa orientale, l’età legale per acquistare bevande alcoliche è fissata a diciotto anni, sia per birra e vino sia per le bevande spiritose.
In Austria, Belgio e Germania, invece, la soglia indicata è di sedici anni per birra e vino e di diciotto anni per i superalcolici.
A Cipro e Malta l’età è fissata a diciassette anni, mentre in Lituania sale a venti.
Ulteriori particolarità riguardano la Svezia, dove l’età per il consumo nei locali è fissata a diciotto anni mentre per l’acquisto fuori dai locali può arrivare a venti, e il Regno Unito, nel quale, in determinate condizioni, birra, vino o sidro possono essere consumati a partire dai sedici anni durante un pasto e con l’accompagnamento di un adulto.
Il confronto conferma quindi come la soglia dei diciotto anni rappresenti il modello prevalente in Europa, pur in presenza di eccezioni e differenziazioni legate alla gradazione della bevanda, al consumo sul posto o alla presenza di un adulto.
Per gli operatori italiani resta essenziale applicare con rigore la disciplina nazionale, predisponendo procedure chiare per la verifica dell’età e formando adeguatamente tutto il personale, affinché il rispetto del divieto diventi parte integrante dell’organizzazione del servizio.
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