In attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fiscale, art.4 DL n. 145/2023, è stata prevista la possibilità, per alcuni soggetti, di posticipare e rateizzare il pagamento dell’acconto del 30 novembre 2023.
I soggetti interessati al suddetto decreto sono:
- Le persone fisiche titolari di partita iva con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000,00
E’ stato disposto per tali soggetti la possibilità di effettuare il pagamento al 16/01/2024 in unica soluzione oppure di dilazionare quanto dovuto in 5 rate mensili scadenti il giorno 16 di ogni mese a partire dal 16/01/2024 con interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Restano escluse pertanto:
- le persone fisiche non titolari di partita iva (es. soci e collaboratori)
- le persone fisiche titolari di partita iva con ricavi / compensi 2022 superiori a € 170.000,00
- tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società di persone, di capitali)
La proroga e dilazione dell’acconto è possibile solo per le seguenti imposte:
- IRPEF
- Cedolare secca
- IVIE / IVAFE
- Imposta sostitutiva forfettari / minimi
Sono esclusi pertanto i contributi INPS previdenziali sia IVS che gestione separata, che mantengono sempre il versamento al 30/11/2023.
Sarà premura dell’ufficio tributario (per chi si avvale del servizio), contattare i soggetti interessati dalla normativa.