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Da venerdì 5 gennaio via ai saldi invernali. Termineranno il 4 marzo

Federmoda ricorda i cinque principi base a tutela dei clienti e dei negozianti

Saldi invernali al via il 5 gennaio. In Lombardia gli sconti proseguiranno fino al 4 marzo.

Secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio, in Italia saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro (306 euro la spesa a famiglia), per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

Il presidente nazionale

Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, «questi saldi rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione in Italia».

I cinque principi base

La presidente di Federmoda provincia di Varese, Cristina Riganti, a nome del Consiglio provinciale (nella foto) recentemente nominato, ricorda cinque principi base, a tutele del cliente e del negoziante.

CAMBI. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

PROVA DEI CAPI. Non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

PAGAMENTI. Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

PRODOTTI IN VENDITA. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

INDICAZIONE DEL PREZZO. Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).

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