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Aumento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti per il periodo luglio – dicembre 2023

L’Inps, con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti

L’Inps, con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti, previsto per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 dall’articolo 39, comma 1, D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro – Lavoronews n. 23/2023).

La riduzione del cuneo contributivo a favore dei lavoratori dipendenti sulla quota IVS a loro carico è stata disposta dalla Legge di Bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022 – Lavoronews n. 1/2023) nella seguente misura:

  • 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non supera i 2.692 euro (retribuzione imponibile non superiore a 35milaeuro);
  • 3% se la retribuzione imponibile ai previdenziali non supera i 1.923 euro (retribuzione imponibile non superiore a 25milaeuro).

L’aumento di 4 punti percentuali introdotto dal Decreto Lavoro, comporta il riconoscimento dell’esonero contributivo nel periodo paga luglio – dicembre 2023 nella seguente misura:

  • 6% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non supera i 2.692 euro (retribuzione imponibile non superiore a 35milaeuro);
  • 7% se la retribuzione imponibile ai previdenziali non supera i 1.923 euro (retribuzione imponibile non superiore a 25milaeuro).

Per espressa previsione di legge, l’aumento percentuale dell’esonero sulla quota IVS non ha effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Leggi il comunicato completo

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